TARDIVA DIAGNOSI DI INFARTO SU ISOLA IN SICILIA: RISARCITO

 

Secondo il Tribunale di Palermo, sentenza n. 2225 del 30.03.2026, integra responsabilità professionale la condotta dei sanitari che – dinnanzi a sintomi altamente suggestivi di un infarto in corso da circa 7 ore – omettano di trattenere il paziente e di monitorarlo costantemente con ripetizione degli esami ematici e dell’elettrocardiogramma.

 

Il caso affrontato dagli avv.ti Marco Bona e Carlo Alberto Amici Ceva di Nucetto

Il Signor N.M., capitano di imbarcazioni per tutta la sua vita, residente su una nota isola siciliana, si recava nel cuore della notte presso la Guardia medica locale, lamentando chiari sintomi di un infarto miocardico (bruciore al petto con irradiazione al braccio sinistro).

Al primo accesso, eseguiti taluni esami di routine (un elettrocardiogramma ed una determinazione ematica della troponina), il paziente veniva sbrigativamente dimesso con somministrazione di un tranquillante, senza prosieguo del monitoraggio.

Poco più di un’ora dopo, permanendo i sintomi lamentati, N.M. tornava presso il presidio isolano, tuttavia venendo rinviato a casa ancora più celermente, senza ulteriori esami.

Soltanto in occasione del terzo accesso, a cinque ore da quello precedente, i medici diagnosticavano l’infarto in corso, disponendo d’urgenza l’invio del paziente – tramite elisoccorso – presso il più vicino Ospedale della terraferma, ove riceveva tutte le cure del caso.

N.M., a fronte di tale ritardo diagnostico, riportava importanti danni alla persona, con compromissione delle sue abitudini di vita, e professionali, tutte legate a lunghe permanenze in mare aperto, divenute insostenibili.

Le responsabilità dei sanitari venivano delineate dal Dott. Gian Luca Bruno, noto medico legale di Torino.

Rivoltosi allo Studio MB.O, N.M. – con il patrocinio degli avv.ti Marco Bona e Carlo Alberto Amici Ceva di Nucetto – agiva in giudizio con la l’azienda sanitaria provinciale competente.

I consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale riconoscevano la tardività – di «diverse ore» – della diagnosi formulata, evidenziandone il pieno nesso di causa con i postumi riportati dal paziente che, in ipotesi di tempestiva diagnosi, si sarebbero contenuti «in misura rilevante».

Il Tribunale condannava l’Azienda sanitaria a risarcire ad N.M. un importante danno da invalidità permanente di natura differenziale (nella forbice tra il 12% ed il 30% di I.P.), oltre all’invalidità temporanea, altresì con congrua personalizzazione del danno patito stanti i descritti risvolti sulla vita quotidiana dell’attore.

Questa sentenza mette in luce l’essenzialità di interventi tempestivi, e secondo i protocolli, nell’ambito delle cd. patologie tempo dipendenti.

In particolare:

  • le Linee Guida di settore, sulle pratiche da adottarsi in presenza di STEMI (Sindrome coronarica acuta), confermano la natura tempo dipendente dell’emergenza in questione (per cui conta «ogni minuto di ritardo») ed evidenziano l’indispensabilità di una «rivalutazione immediata» con nuovo ECG in caso di persistenza o peggioramento del dolore toracico (l’esito negativo dei primissimi esami, infatti, non scongiura l’insorgenza della crisi coronarica);
  • l’osservanza delle Linee Guida in campo medico sanitario è considerato il principale parametro tramite cui valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità medico-sanitaria, come costantemente osservato dalla giurisprudenza di legittimità e merito, e poi consacrato a livello normativo in senso alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli Bianco), il cui art. 5, primo comma, recita: «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali».

Il Tribunale di Palermo, in forza di tali principi, e delineato nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio un quadro di netto discostamente dalle Linee Guida vigenti all’epoca dei fatti, si è chiaramente espresso in termini di «comportamento negligente ed imperito dei sanitari convenuti meritevole di censura», fonte di responsabilità contrattuale della Struttura nei confronti di N.M.

Lascia un commento