{"id":28440,"date":"2020-02-24T17:15:53","date_gmt":"2020-02-24T16:15:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mbolaw.it\/corte-di-cassazione-e-disoccupazione-volontaria-limiti-alla-prova-per-presunzioni\/"},"modified":"2023-03-17T13:12:35","modified_gmt":"2023-03-17T12:12:35","slug":"corte-di-cassazione-e-disoccupazione-volontaria-limiti-alla-prova-per-presunzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/corte-di-cassazione-e-disoccupazione-volontaria-limiti-alla-prova-per-presunzioni\/","title":{"rendered":"CORTE DI CASSAZIONE E DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA: LIMITI ALLA PROVA PER PRESUNZIONI"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Prova della disoccupazione \u201cvolontaria\u201d, anche con riferimento alla vita futura: la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1163\/2020.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Con la recente pronuncia n. 1163 del 21 gennaio 2020 la <a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Corte di Cassazione<\/strong><\/a> , Terza Sezione Civile, in accoglimento del <strong>ricorso proposto dagli avvocati dello Studio MB.O<\/strong>, ha cassato la sentenza della <strong>Corte di Appello di Torino<\/strong> n. 2122\/2016 nella parte in cui riteneva provato, tramite <strong>presunzioni<\/strong>, il carattere volontario della <strong>disoccupazione<\/strong> di un giovane venticinquenne vittima di incidente stradale, cos\u00ec respingendo la domanda di ristoro del <strong>danno patrimoniale futuro da compromissione della capacit\u00e0 lavorativa<\/strong> da quest\u2019ultimo formulata ai sensi dell\u2019art. 137 del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/anteprima\/codici\/assicurazioniPrivate\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Codice delle Assicurazioni Private<\/a>. I Giudici di Legittimit\u00e0 hanno infatti ravvisato una violazione delle norme in tema di <strong>prova per presunzioni<\/strong> (art. 2727 e 2729 Codice Civile).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>I fatti: gravissime lesioni riportate da un giovane motociclista a seguito di collisione con un autofurgone.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In data 15 marzo 2006 un venticinquenne torinese stava attraversando un\u2019intersezione stradale quando un autofurgone che proveniva dal senso di marcia opposto lo travolgeva durante la manovra di svolta a sinistra.<\/p>\n<p>Il giovane riportava plurime gravissime lesioni (tra il resto al cranio e agli arti superiori ed inferiori), alle quali seguivano numerosi interventi chirurgici, lunghi periodi terapeutici e riabilitativi, nonch\u00e9 \u2013 a causa del trauma \u2013 gravi patologie di carattere psichico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>L\u2019<em>iter<\/em> processuale che ha preceduto il giudizio avanti la Corte di Cassazione.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il <strong>Tribunale di Torino<\/strong>, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5802\/2007, riconosceva all\u2019infortunato una invalidit\u00e0 civile pari al 75%.<\/p>\n<p>Il <strong>Tribunale di Torino <\/strong>(sentenza n. 8024\/2014), Quarta Sezione Civile, accertata la concorrente responsabilit\u00e0 dei conducenti e ravvisato dietro CTU un danno biologico del 52% di I.P., condannava la controparte al risarcimento di plurime voci di danno fatta esclusione per quello alla <strong>capacit\u00e0 lavorativa futura<\/strong> (ossia la corresponsione di una somma pari al reddito che il soggetto avrebbe potuto percepire, qualora in salute), seppur pacificamente compromessa come accertato dai CC.TT.UU, i quali condividevano la valutazione dell\u2019incapacit\u00e0 lavorativa ai fini dell\u2019invalidit\u00e0 civile, pari al 75%. A detta del Tribunale, infatti, tale domanda non poteva essere accolta mancando la prova da parte del ragazzo, in allora <strong>disoccupato<\/strong>, di quale attivit\u00e0 lavorativa avrebbe potuto svolgere in futuro.<\/p>\n<p>A seguito di impugnazione la <strong>Corte d\u2019Appello di Torino<\/strong>, Terza Sezione Civile, sentenza n. 46\/2011, confermava la decisione in punto <strong>danno da perdita della capacit\u00e0 lavorativa<\/strong>, tuttavia motivandola diversamente: il risarcimento veniva negato ritenendo la Corte che si potesse presumere la <strong>volontariet\u00e0 dello stato di disoccupazione del ricorrente<\/strong>, non avendo questi dimostrato in che modo si sarebbe attivato per reperire un\u2019occupazione professionale ed anzi mancando unitamente alla documentata iscrizione alle liste di collocamento all\u2019epoca del sinistro, una dichiarazione di disponibilit\u00e0 a prestare attivit\u00e0 lavorativa nell\u2019immediato.<\/p>\n<p>Lo Studio MB.O proponeva pertanto ricorso per Cassazione su questo specifico punto, deducendo, fra l\u2019altro, come la predetta dichiarazione \u2013 per legge \u2013 costituisca presupposto per l\u2019inserimento nelle liste di collocamento e comunque denunciando la violazione delle norme in tema di <strong>presunzioni semplici<\/strong>, ovvero quelle rimesse alla valutazione discrezionale del Giudice (artt. 2727 e 2729 cc.), non potendo di certo presumersi che un venticinquenne disoccupato volontariamente non avrebbe lavorato per tutto il resto della sua vita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Il Giudizio avanti la Corte di Cassazione e la pronuncia n. 1163\/2020. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In accoglimento del predetto ricorso la Corte di Cassazione ha accertato la violazione degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile non integrando i fatti di causa <strong>presunzioni<\/strong> dal carattere <strong>grave<\/strong>, <strong>preciso<\/strong> e <strong>concordante<\/strong> cos\u00ec come richiesto dalla legge.<\/p>\n<p>In particolare la Corte di Appello di Torino ha certamente errato laddove, basandosi sulla sola mancanza di dichiarazione di disponibilit\u00e0 al lavoro immediato all\u2019epoca del sinistro (peraltro contestata dal ricorrente) ha ritenuto che a quest\u2019ultimo, stante la presunta <strong>volontariet\u00e0<\/strong> del carattere di <strong>disoccupazione<\/strong>, nulla spettasse per la perdita della capacit\u00e0 lavorativa futura, estendendo dunque la presunzione di volontariet\u00e0 sino all\u2019et\u00e0 pensionabile del danneggiato.<\/p>\n<p>Cos\u00ec si \u00e8 espressa la Cassazione: \u201c<em>\u2026si fatica a comprendere su quali basi la sentenza impugnata abbia formulato un giudizio di probabilit\u00e0 basato sull\u2019id quorum plerumque accidit, per risalire al fatto (noto) della mancata dichiarazione di disponibilit\u00e0, nell\u2019anno 2004, alla dimostrazione della mancata volont\u00e0 di ricercare un\u2019occupazione lavorativa per tutta l\u2019esistenza futura dell\u2019interessato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La <strong>Corte d\u2019Appello<\/strong> non poteva dunque presumere che un giovane, disoccupato all\u2019et\u00e0 di venticinque anni, avrebbe mantenuto tale condizione per il resto della sua vita e toccher\u00e0 ora alla medesima <strong>Corte d\u2019Appello<\/strong>, in diversa composizione, pronunciarsi nuovamente sul punto, fermo il disposto della sentenza di <strong>Cassazione<\/strong> n. 1163\/2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Prova della disoccupazione \u201cvolontaria\u201d, anche con riferimento alla vita futura: la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1163\/2020. 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