{"id":28613,"date":"2020-07-17T11:23:00","date_gmt":"2020-07-17T09:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mbolaw.it\/vittime-di-reati-violenti-intenzionali-e-indennizzi-storica-sentenza-della-corte-di-giustizia-ue\/"},"modified":"2023-03-17T13:12:32","modified_gmt":"2023-03-17T12:12:32","slug":"vittime-di-reati-violenti-intenzionali-e-indennizzi-storica-sentenza-della-corte-di-giustizia-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/vittime-di-reati-violenti-intenzionali-e-indennizzi-storica-sentenza-della-corte-di-giustizia-ue\/","title":{"rendered":"VITTIME DI REATI VIOLENTI INTENZIONALI E INDENNIZZI: STORICA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE (eng)"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C\u2011129\/19<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Anche le \u201cvittime residenti\u201d devono essere tutelate e con indennizzi adeguati<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><img class=\"aligncenter wp-image-28525 size-full lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/k.jpg\" alt=\"\" width=\"541\" height=\"720\" data-srcset=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/k.jpg 541w, https:\/\/www.mbolaw.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/k-225x300.jpg 225w\" data-sizes=\"(max-width: 541px) 100vw, 541px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 541px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 541\/720;\" \/><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Gli Avvocati Oliva, Bona e Bracciani in Lussemburgo alla Corte di Giustizia per l\u2019udienza del 2 marzo 2020<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Questa della <strong>Grande Sezione<\/strong> della <strong>Corte di Giustizia<\/strong> \u00e8 una sentenza importante per le vittime di reati violenti intenzionali in tutta Europa: la Corte si \u00e8 espressa nella <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/liste.jsf?language=it&amp;td=ALL&amp;num=C-129\/19\"><strong>causa C\u2011129\/19<\/strong><\/a> con una pronuncia che affronta due temi importanti, l\u2019individuazione delle vittime tutelate dal sistema risarcitorio\/indennitario previsto dal diritto dell\u2019Unione Europea ed i limiti alla discrezionalit\u00e0 degli Stati nella fissazione degli indennizzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> La storica sentenza: principi ed effetti sul sistema indennitario italiano e sulla responsabilit\u00e0 dello Stato.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>La pronuncia afferma innanzitutto i seguenti principi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato, riconosciuto dal diritto dell\u2019Unione Europea (la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:it:PDF\">direttiva 2004\/80\/CE<\/a>) vale non solo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera (le c.d. \u201cvittime in transito\u201d), ma anche per le vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro (le c.d. \u201cvittime residenti\u201d)<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>le vittime e\/o i loro famigliari hanno diritto al risarcimento dei danni causati dalla violazione, da parte di uno Stato membro, del suo obbligo di indennizzo ai sensi della direttiva 2004\/80\/CE, ci\u00f2 indipendentemente dalla questione se la vittima si trovasse o meno in una situazione transfrontaliera nel momento in cui \u00e8 stata vittima di un reato intenzionale violento<\/strong> (pertanto, una ragazza italiana violentata o lesa in Italia ha diritto ad agire nei confronti dello Stato italiano per i ritardi e gli inadempimenti nell&#8217;attuazione della direttiva del 2004).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In pratica, in base a questa sentenza lo Stato italiano non pu\u00f2 pi\u00f9 sostenere, nei confronti delle \u201cvittime interne\u201d, l\u2019assenza di una sua responsabilit\u00e0 per il ritardo nell&#8217;attuazione della direttiva; pi\u00f9 nello specifico, per effetto della pronuncia del 16 luglio 2020 il diniego di responsabilit\u00e0 finora eccepito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti delle vittime italiane risulta del tutto infondato.<\/p>\n<p>A supporto dell\u2019interpretazione della direttiva nel senso di tutelare innanzitutto le \u201cvittime residenti\u201d la Corte di giustizia ha addotto sia il dato testuale della direttiva che i \u2018considerando\u2019 3, 6, 7 e 10. Per la Corte non si pu\u00f2 dubitare di quanto segue: \u00ab<strong><em>l\u2019articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004\/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera<\/em><\/strong>\u00bb (\u00a7 52 della sentenza).<\/p>\n<p>A questa medesima considerazione era gi\u00e0 pervenuto l\u2019Avvocato Generale <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/jcms\/rc4_170801\/en\/\">Michal Bobek<\/a> nelle sue conclusioni del 14 maggio 2020, per l\u2019appunto sostenendo, in linea con le tesi della vittima torinese, la tesi per cui <strong>la direttiva impone agli Stati membri di istituire sistemi di indennizzo nazionali per qualsiasi vittima di reato intenzionale violento commesso nei rispettivi territori, \u00ab<em>indipendentemente dal luogo di residenza della vittima<\/em>\u00bb<\/strong>. A supporto questa di questa soluzione l\u2019Avvocato Generale aveva addotto, fra l\u2019altro, che \u00ab<em>la legislazione deve essere interpretata dal punto di vista di un normale destinatario, che verosimilmente non inizia a ricercare diversi documenti (non sempre accessibili al pubblico) relativi alla storia legislativa di uno strumento, al fine di scoprire se ci\u00f2 che \u00e8 scritto nel testo rispecchi la volont\u00e0 soggettiva del legislatore storico<\/em>\u00bb. Tuttavia, mentre l\u2019Avvocato Generale aveva rilevato anche elementi a favore di un\u2019interpretazione contraria (in particolare aveva attribuito alle tesi della vittima una vittoria dinanzi ad una situazione di \u201cspareggio\u201d), nella sentenza del 16 luglio la Corte di Giustizia non ha avuto esitazioni di sorta nell&#8217;affermare l\u2019estensione della direttiva alle \u201cvittime residenti\u201d, il che, come logico, conferma la sicura responsabilit\u00e0 dello Stato italiano nel ritardo e nell&#8217;inadempimento della direttiva (oltre che nella difesa della sua testi discriminatoria nelle cause intentate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).<\/p>\n<p>La sentenza, inoltre, \u00e8 altres\u00ec fondamentale \u2013 anche nella prospettiva dell\u2019armonizzazione degli indennizzi in materia a livello dell\u2019Unione \u2013 sul piano <strong>della nozione di indennizzo \u201cequo e adeguato\u201d<\/strong> e, dunque, dei limiti posti al legislatore nazionale, ci\u00f2 non solo con riferimento alle vittime di violenze sessuali, ma anche in relazione ai famigliari dell\u2019ucciso ed alle vittime di lesioni personali.<\/p>\n<p>Questo secondo punto \u00e8 importante in quanto, per scongiurare cause di questo tipo e condanne da parte della Corte di giustizia, il legislatore italiano, pur con estremo ritardo e soltanto nel 2017, era intervenuto a prevedere i seguenti indennizzi: &#8211; per il reato di omicidio l\u2019\u00ab<em>importo fisso<\/em>\u00bb (da dividersi fra tutti i famigliari legittimati attivi) di Euro 7.200, incrementato a Euro 8.200 nel caso di omicidio commesso dal coniuge o da persona legata, nel passato o al momento del fatto, da relazione affettiva alla persona offesa; &#8211; per il reato di violenza sessuale l\u2019\u00ab<em>importo fisso<\/em>\u00bb di Euro 4.800; per le lesioni personali: soltanto un indennizzo a titolo di rifusione delle spese mediche ed assistenziali \u00ab<em>fino a un massimo di euro 3.000<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>A fronte di tali importi, nella \u201ccausa pilota\u201d torinese, avanti la Cassazione, la Presidenza del Consiglio aveva sostenuto che tali interventi legislativi fossero tali da soddisfare le pretese delle vittime e della ragazza torinese. Secondo i legali della ragazza, invece, con tali leggi l\u2019Italia aveva previsto per le vittime <strong>indennizzi assolutamente irrisori<\/strong> e, quindi, non aveva in nessun modo rimediato al suo inadempimento.<\/p>\n<p>Inoltre, la strada per ottenere tali <strong>elemosine di Stato<\/strong> si era rilevata sin da subito irta di ostacoli assurdi e vessatori: \u00e8 molto complesso per le vittime accedere a tale tutela.<\/p>\n<p>Anche la <strong>Cassazione<\/strong>, nell&#8217;ordinanza del 31 gennaio 2019 di <strong>rinvio pregiudiziale<\/strong> alla Corte di Giustizia, aveva affermato che questi indennizzi si collocavano nell\u2019\u00ab<em>area dell\u2019irrisorio<\/em>\u00bb e l\u2019importo di euro 4.800 per le vittime di violenze sessuale costituiva una somma \u00ab<em>palesemente non equa<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Soltanto nel novembre 2019 il Governo ha rivisto tale importo, portandolo all&#8217;importo fisso di euro 25.000.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sul punto del <em>quantum<\/em> degli indennizzi l\u2019Avvocato Generale Michal Bobek, pur con un approccio dallo stesso definito \u201cminimalista\u201d, aveva sostenuto che <strong>l\u2019indennizzo di una vittima \u00e8 <\/strong>\u201c<strong>equo ed adeguato<\/strong>\u201d, ai sensi della direttiva, quando fornisce un <strong>contributo significativo alla riparazione del danno <\/strong>subito dalla vittima. In particolare, per l\u2019Avvocato generale l\u2019importo dell\u2019indennizzo concesso <strong>non pu\u00f2 essere talmente esiguo da divenire puramente simbolico, <\/strong>o da rendere la sua utilit\u00e0 per la vittima, in pratica, trascurabile o marginale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza del 16 luglio 2020 si \u00e8 posta sulla stessa scia, affermando il <strong>principio<\/strong> per cui <strong>un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non pu\u00f2 essere qualificato come \u00abequo ed adeguato\u00bb (come richiesto dalla direttiva) qualora sia fissato senza tenere conto della gravit\u00e0 delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito<\/strong>; in altri termini,\u00a0 non solo i danni materiali, ma anche quelli non patrimoniali (biologici, morali) devono essere riparati in modo soddisfacente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 da notarsi innanzitutto l\u2019espresso riferimento da parte della Corte di giustizia anche al <strong>danno immateriale<\/strong> ed al <strong>danno morale<\/strong>, per niente scontato, atteso che la direttiva non li menzionava, il che costituisce gi\u00e0 di per s\u00e9 un\u2019importante novit\u00e0.<\/p>\n<p>Per quanto concerne la libert\u00e0 d\u2019azione dei legislatori nazionali, cos\u00ec si legge nella sentenza: \u00ab<em>uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalit\u00e0 accordato dall\u2019articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004\/80 se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravit\u00e0 delle conseguenze del reato per tali vittime<\/em>\u00bb (\u00a7 63).<\/p>\n<p>Nello specifico, per la Corte \u00ab<em>l\u2019articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004\/80 non pu\u00f2 essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima pu\u00f2 variare a seconda della natura delle violenze subite. Tuttavia, lo Stato membro che opti per un siffatto regime di indennizzo deve provvedere affinch\u00e9 la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, cos\u00ec da evitare che l\u2019indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente<\/em>\u00bb (\u00a7\u00a7 65 e 66).<\/p>\n<p>Ai \u00a7 67 e 68 la Corte ha aggiunto quanto segue: \u00ab<em>Per quanto riguarda, in particolare, la violenza sessuale, occorre rilevare che si tratta di un reato, tra quelli intenzionali violenti, che pu\u00f2 provocare le conseguenze pi\u00f9 gravi.<\/em> <em>Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EUR 4 800 per l\u2019indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un \u00abindennizzo equo ed adeguato\u00bb, ai sensi dell\u2019articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004\/80<\/em>\u00bb (si noti come non sia affatto abituale per la Corte di Giustizia esprimersi direttamente sulla congruit\u00e0 delle somme monetarie accordate dai sistemi nazionali; in questo caso, invero, ha fatto un\u2019importante eccezione).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 illustrato la parte della sentenza sul <em>quantum<\/em> degli indennizzi mette in seria crisi sia gli importi previsti dal legislatore italiano del 2017, sia quelli, pur incrementati dal nostro Governo nel 2020.<\/p>\n<p>In particolare, a quest\u2019ultimo riguardo la pronuncia della Corte di Giustizia \u00e8 importantissima perch\u00e9 permette anche alle <strong>vittime future<\/strong> di contrastare, per violazione del diritto dell\u2019Unione Europea, gli indennizzi previsti dal decreto ministeriale del 22 novembre 2019 (\u00ab<em>Determinazione degli importi dell\u2019indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti<\/em>\u00bb), entrato in vigore il 23 gennaio 2020, e, dunque, di affermare una \u201c<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A61990CJ0006\"><strong>responsabilit\u00e0 <em>Francovich<\/em><\/strong><\/a>\u201d della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti motivi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>delitto di omicidio<\/strong>: importo fisso di euro 50.000 (<u>profili di censura anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia<\/u>: somma da dividersi tra tutti i congiunti del defunto indipendentemente dal loro numero e dall&#8217;entit\u00e0 del danno morale e da perdita del rapporto coniugale cos\u00ec come da eventuali danni psichici o perdite patrimoniali; dunque, l\u2019importo \u00e8 palesemente insufficiente, ci\u00f2 anche a confronto con l\u2019indennizzo di Euro 200.000,00 previsto per le vittime di terrorismo, mafia, usura, vittime del dovere, limite massimo a sua volta gi\u00e0 irrisorio ed in nessun modo \u201cpersonalizzabile\u201d);<\/li>\n<li><strong>delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \u00e8 o \u00e8 stata legata da relazione affettiva alla persona offesa<\/strong> (femminicidi compresi): importo fisso di euro 60.000 (esclusivamente in favore dei figli della vittima) (<u>profili di censura anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia<\/u>: cfr. il punto precedente);<\/li>\n<li><strong>delitto di violenza sessuale<\/strong>: importo fisso di euro 25.000 (<u>profili di censura anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia<\/u>: tale importo non considera le circostanze concrete oppure conseguenti ripercussioni biologico-psichiche o pregiudizi sulle attivit\u00e0 lavorative; peraltro, \u00e8 di gran lunga inferiore agli indennizzi stabiliti dai tribunali, ivi compresa la pronuncia resa dalla sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva liquidato alla ragazza 50.000 euro; deve pure notarsi come in base alla <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/do\/atto\/serie_generale\/caricaPdf?cdimg=13A0578900000010110002&amp;dgu=2013-07-02&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&amp;art.codiceRedazionale=13A05789&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG\">Convenzione di Istanbul<\/a> contro la violenza nei confronti delle donne dell\u201911 maggio 2011 &#8211; ratificata dall&#8217;Italia <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/stampa\/serie_generale\/originario\">legge del 27 giugno 2013, n. 77<\/a> ed entrata in vigore in data 1\u00b0 agosto 2014 &#8211; base all&#8217;art. 31, comma 2, di questa deve essere garantito non gi\u00e0 un indennizzo, bens\u00ec un \u00ab<em> adeguato risarcimento <\/em>\u00bb);<\/li>\n<li><strong>delitto di lesioni personali gravissime<\/strong> e <strong>delitto di deformazione dell\u2019aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso<\/strong>: importo fisso di euro 25.000 (<u>profili di censura anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia<\/u>: tale importo fissa non considera le differenze a livello di entit\u00e0 di lesioni gravissime oppure la diversa et\u00e0 delle vittime; l\u2019importo \u00e8 di gran lunga inferiore rispetto a quello garantito alle vittime di terrorismo, mafia, usura, vittime del dovere, che prevede un tetto massimo di 200.000,00 euro con importi variabili a seconda della tipologia delle lesioni personali e dell\u2019entit\u00e0 delle sofferenze morali; <em>last but not least<\/em>, il limite alle sole lesioni gravissime non \u00e8 in linea con la direttiva;);<\/li>\n<li>per tutti i delitti, di cui sopra, l\u2019importo fisso dell\u2019indennizzo \u00e8 incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000 (<u>profili di censura anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia<\/u>: somma irrisoria considerandosi che si tratta anche di lesioni personali gravissime);<\/li>\n<li>per lesioni personali minori e lesioni personali gravi si contempla solo un indennizzo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000 (<u>profili di censura anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia<\/u>: la Corte di Giustizia, invece, ha fatto riferimento anche ai \u201cdanni non materiali\u201d, ossia ai danni non patrimoniali\/morali).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Peraltro, non \u00e8 certo che in futuro le vittime possano accedere agli indennizzi da ultimo rivisti dato che tali importi sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente ed il decreto del 2020 afferma che dall&#8217;incremento degli indennizzi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (artt. 2 e 3 dm 22 novembre 2019, pubblicato il 23 gennaio 2020).<\/p>\n<p>Per l\u2019<a href=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/professionisti\/avv-marco-bona-2\/\">Avv. Bona<\/a> \u00ab<em>la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 costituisce un\u2019importante conferma della correttezza delle tesi sostenute in oltre dieci anni di causa per la vittima ed offre ulteriori possibilit\u00e0 per far s\u00ec che il legislatore si decida a fornire una tutela completa e reale alle vittime<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Le origini della sentenza della Corte di Giustizia e le prossime tappe.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza della Corte di Giustizia \u00e8 intervenuta nella <strong>\u201ccausa pilota\u201d<\/strong> intentata a Torino contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri da una giovane ragazza vittima, nel 2005, a Torino di sequestro di persona, violenza sessuale e percosse. La ragazza non era riuscita ad essere risarcita dai due violentatori, pur condannati in sede penale, ma senza risorse economiche e resisi irreperibili nel corso del procedimento penale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oggetto di questa causa era la <strong>direttiva 2004\/80\/CE<\/strong> del 29 aprile 2004. All\u2019art. 12, para. 2, questa statuisce per tutti gli Stati UE il seguente obbligo: \u00ab<em><strong>Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l\u2019esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime<\/strong><\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La tesi della ragazza era che in forza di tale direttiva lo Stato italiano, <strong>dal 1\u00b0 luglio 2005<\/strong>, avrebbe dovuto garantire alle vittime di reati intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni dolose, violenze sessuali) commessi sul territorio italiano un risarcimento\/indennizzo <strong>equo<\/strong> e <strong>adeguato<\/strong> nei casi di autore del reato rimasto sconosciuto o sottrattosi alla giustizia o privo di risorse economiche per risarcire la vittima o, nel caso di morte, i famigliari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La tesi del Governo, invece, era che la direttiva non concernesse le vittime di violenze sessuali e, comunque, che riguardasse solo le vittime straniere in transito in Italia, ma non gi\u00e0 le vittime residenti in Italia e qui lese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale di Torino (sentenza 2010) aveva riconosciuto l\u2019inadempimento della Presidenza del Consiglio per la mancata attuazione della direttiva. Cos\u00ec poi anche la Corte d\u2019Appello di Torino (sentenza 2012), confermando la pronuncia del Tribunale e condannando la Presidenza: \u00ab<em>\u00e8 certo che l\u2019Italia non ha stabilito un sistema di indennizzo per le vittime di violenza sessuale e pertanto \u00e8 inadempiente<\/em>\u00bb. Alla ragazza furono riconosciuti Euro 50.000,00 di risarcimento, ad oggi non ancora corrisposti dallo Stato italiano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contro questa sentenza il Governo italiano aveva poi fatto ricorso in Cassazione nel 2012, la quale nel gennaio 2019, dietro insistente richiesta dei legali della vittima, finalmente rimetteva in via pregiudiziale la causa avanti la Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea per l\u2019interpretazione della direttiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ad assistere la ragazza torinese dinanzi alla Corte di Giustizia gli Avv. Marco Bona, il quale discuteva la causa all&#8217;udienza del 2 marzo 2020 in Lussemburgo, e <a href=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/professionisti\/avv-umberto-oliva-2\/\">Umberto Oliva<\/a> (<a href=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/\">Studio legale MB.O &#8211; Bona Oliva e Associati<\/a>), insieme all\u2019Avv. Francesco Bracciani (che aveva assistito la ragazza in sede penale), oltre l\u2019Avv. <a href=\"https:\/\/www.uniroma3.it\/persone\/cEp0b2RJbVFyc1kvenBOcUtlbVEzNElIbFN0UW83Slkva1pEYXRHcnFhRT0=\/\">Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich<\/a>.<\/p>\n<p>Il percorso per la ragazza torinese \u00e8 ancora lungo. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia la causa torner\u00e0 in Cassazione per la decisione finale su inadempimento dello Stato italiano e risarcimento, ma le novit\u00e0 segnate dalla pronuncia del 16 luglio 2020 lasciano sperare bene.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/comunicato-stampa-Corte-di-Giustizia-16-luglio-2020.pdf\">Comunicato stampa Corte di Giustizia 16 luglio 2020<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.mbolaw.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Corte-di-Giustizia-UE_Grande-Sezione_16-luglio-2020_causa-C-129-19.pdf\">Corte di Giustizia UE_Grande Sezione_16 luglio 2020_causa C 129-19<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C\u2011129\/19 Anche le&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[117,118],"tags":[],"class_list":{"0":"post-28613","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-evidence","7":"category-news-en"},"menu_order":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28613"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28613\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29434,"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28613\/revisions\/29434"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mbolaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}