Con D.P.R. 13.1.2025 n. 12 è stata approvata la tabella unica nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di non lieve entità (da 10 e 100% di i.p.) e subito dopo ci si è interrogati sui margini della sua applicazione.
Sul tema è stato pubblicato l’articolo “TUN MACRO: settoriale, irretroattiva ed illegittima” di Marco Bona sul numero 5/2025 della rivista Giuffrè Responsabilità civile e previdenza.
In questo contributo si approfondisce criticamente il succinto obiter dictum con cui la Suprema Corte, con la sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, ha asserito che la TUN possa operare anche al di fuori dei casi in cui la sua applicazione sia obbligatoria per legge ed a prescindere dalla data di verificazione del sinistro.
Questa duplice indicazione, contra legem e non condivisibile nel merito anche a fronte dei noti precetti di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi, ha polarizzato il dibattito sulla TUN esclusivamente intorno al suo impiego ai casi pregressi (retroattività sì o no?) e fuori dal suo terreno elettivo (solo r.c. auto e malpractice sanitaria?) invece che in relazione al merito della stessa.
Infatti, preliminarmente alla proposizione di soluzioni così estreme e nella maggior parte dei casi d’impatto negativo per i danneggiati, si sarebbe imposto prima di tutto un vaglio sulla legittimità sia dei criteri eccezionali contemplati dal D.P.R. in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 1226-2056 c.c., sia dell’art. 138 Cod. Ass., peraltro ai suoi esordi pur ancora difettando la TUN medico-legale.
In questo contesto di incertezza interpretativa, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 4915/2025 ex art. 363-bis c.p.c. del 18 luglio 2025 – ritenendo doveroso sollecitare più approfondite riflessioni da parte dei giudici di legittimità – ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per chiarire l’applicabilità, o meno, della TUN ad un sinistro avvenuto prima del 5 marzo 2025 e in caso negativo se, con adeguata motivazione, il Giudice sia libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN o la Tabella in base alle peculiarità della fattispecie concreta. Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con decreto depositato in data 17 settembre 2025, ha ritenuto che la predetta ordinanza soddisfi tutte le condizioni di proponibilità richieste dall’art. 363bis c.p.c. ed ha assegnato la questione oggetto del rinvio pregiudiziale alla Terza Sezione civile della Cassazione per l’enunciazione del principio di diritto all’esito di pubblica udienza.
È, dunque, positivo, anche dinanzi ai contrasti già insorti fra la giurisprudenza di merito, che il Tribunale di Milano, ritenendo non risolutivo l’obiter di cui alla sentenza n. 11319 del 2025, si sia rivolto alla Suprema Corte sollecitando una riflessione più approfondita e pure evidenziando, nel caso di espansioni del suo ambito operativo, il rischio di disapplicazioni della TUN legislativa stanti i limiti connotanti l’art. 138 cod. ass. ed il d.P.R. n. 12/2025.
Nel frattempo su questi temi si è aperto anche un contrasto in seno alla Sezione III della Corte di Cassazione: l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025 ha motivatamente indicato quale via maestra la irretroattività della TUN e la sua inapplicabilità fuori da r.c. auto e r.c. medica.
Sarà la risposta della Suprema Corte risolutiva?

