CRITICA ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

La sentenza n. 31574, pubblicata nell’ottobre 2022 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, affronta per la prima volta in sede di legittimità la questione circa la possibilità di liquidare il danno non patrimoniale da invalidità permanente in forma di rendita ex art. 2057 c.c., risolvendola in termini positivi.

Nello specifico, la pronuncia assume un notevole rilievo storico in quanto, non solo si esprime a favore dell’estensione di tale norma anche al risarcimento dei pregiudizi non pecuniari permanenti, ma altresì eleva la tecnica in questione a soluzione da privilegiarsi nei casi di macrolesioni ed in altre situazioni di persone socialmente deboli o con difficoltà nella prognosi di sopravvivenza.

Il giudice infatti, così come pronunciato dalla sentenza della Cassazione, valutando il caso concreto ed anche in relazione ai danni non patrimoniali “ben potrà, se non addirittura dovrà, privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita” ogniqualvolta “sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi, in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso, come nel caso di macroinvalidità […], in quello di lesioni subite da un minore per il quale una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile, in quello di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate […], ovvero ancora con riguardo alle qualità del debitore.”

La Cassazione, attraverso questa pronuncia impattante e potenzialmente esplosiva, opera una scelta di “policy of law” optando per una soluzione radicale, il cui successo determinerebbe una svolta significativa nel modello risarcitorio e comporterebbe una diversa distribuzione istituzionale della “ricchezza risarcitoria”: prospettiva senz’altro non positiva per i danneggiati e i loro familiari, i quali non solo non potranno disporre liberamente del capitale rappresentativo della riparazione integrale (capitale che rimarrebbe nella piena disponibilità dei debitori “istituzionali”, “professionali” o comunque “seriali”) ma i quali non riusciranno neppure a mettere la parola fine al loro lungo e defatigante percorso risarcitorio.

Il nostro socio Avv. Marco Bona commenta la pronuncia della Suprema Corte con approccio critico nel contributo “Critica alla liquidazione del danno non patrimoniale in forma di rendita vitalizia” pubblicato sulla rivista Responsabilità civile e previdenza n. 1 del 2023, pagg. 108-142. In particolare, l’articolo si pone come interrogativo quello dell’interpretazione dell’articolo 2057 c.c. e della possibilità di far rientrare nella fattispecie anche il danno non patrimoniale da invalidità permanente.

Le riflessioni, più nello specifico, riguardano la ratio legis dell’articolo 2057 c.c. e le diverse interpretazioni della norma quali quella storico-comparatistica e sistematica; viene affrontata la funzione del danno non patrimoniale e l’incompatibilità con la rendita quale riparazione in forma specifica, soffermandosi poi su discipline speciali come quella r.c. auto e r.c. medica-sanitaria ed ampliando infine la trattazione verso prospettive future e questioni “politiche” e “morali” alla base dell’alternativa tra capitale e rendita.

La pubblicazione è disponibile a questo link.

Buona lettura!

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