A seguito della Brexit sono molteplici le problematiche riscontrabili nel caso in cui una decisione pronunciata in Inghilterra e Galles, Scozia o Irlanda del Nord, in materia di risarcimento danni per lesioni personali o sinistri mortali, debba essere eseguita in Italia.
Prima del 1° gennaio 2021, grazie al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio come modificato Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), le decisioni giudiziarie britanniche erano riconosciute automaticamente in Italia senza bisogno di ulteriori procedure, il che garantiva l’esecuzione delle sentenze senza difficoltà. Tuttavia, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, questo sistema di reciproco riconoscimento è venuto meno, lasciando un vuoto normativo che ha complicato le relazioni giuridiche tra i due paesi. Dopo la Brexit, il Regno Unito è diventato uno “Stato terzo” rispetto all’UE, il che significa che il riconoscimento delle sue sentenze è ora regolato da leggi nazionali italiane e da convenzioni internazionali. Le sentenze britanniche relative a procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2021 non godono più del regime automatico previsto dal Regolamento di Bruxelles I-bis, dovendo quindi essere riconosciute attraverso altri strumenti legali, come la legge italiana n. 218 del 1995 sul diritto internazionale privato.
Nell’approfondimento “RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN ITALIA DELLE DECISIONI RESE NEL REGNO UNITO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA LESIONI PERSONALI DOPO LA BREXIT” pubblicato su questo numero delle nostre Pubblicazioni (nonché nella versione inglese “Recognition and enforcement of UK judgments in Italy in Personal Injury claims after Brexit” – disponibile sul sito di LEGAL ABROAD a questo link) gli Avvocati Marco Bona e Giulia Oberto analizzano le criticità inerenti all’esecuzione e al riconoscimento in Italia delle decisioni britanniche in materia di risarcimento danni per lesioni personali o sinistri mortali, riscontrabili a seguito della Brexit, esaminando le potenziali soluzioni offerte da convenzioni internazionali, come la Convenzione dell’Aia del 2005 sulla scelta del foro, la Convenzione bilaterale tra Regno Unito e Italia del 1964 o la Convenzione dell’Aia del 2019 alla quale il Regno Unito ha aderito il 12 gennaio 2024. Sono poi evidenziate le ulteriori complicazioni derivanti dalla giurisprudenza, in particolare dal Caso Brownlie, relative al profilo della giurisdizione nei sinistri transfrontalieri.
Alla luce delle attuali incertezze, le vittime britanniche di sinistri avvenuti in Italia dovrebbero valutare con estrema cautela l’ipotesi di affidarsi alla giurisdizione britannica, poiché le decisioni emesse nel Regno Unito potrebbero non essere facilmente riconosciute o eseguibili in Italia.
Buona lettura!
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