TRAGEDIA DI PIAZZA SAN CARLO: SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LE VITTIME DEL “PANICO COLLETTIVO”

Si è concluso in data 27 gennaio 2021 il procedimento abbreviato per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, con pronuncia da parte del Tribunale di Torino di sentenza di condanna nei confronti della Sindaca Chiara Appendino, dell’ex Capo di Gabinetto Paolo Giordana, del Presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese, dell’ex Questore Angelo Sanna, e dell’architetto Enrico Bertoletti, tutti ritenuti colpevoli per aver organizzato la proiezione della finale di Champions League in assenza di idonee misure di sicurezza.

In tale contesto, lo Studio MB.O ha ottenuto la condanna al risarcimento dei danni in favore di un giovane assistito, quella sera gravemente infortunato ad una mano, il quale – una volta scatenatosi il panico collettivo – si trovava non all’interno di Piazza San Carlo, bensì all’esterno di un bar della vicina via Po.

Come dimostrato in aula dagli Avv.ti Marco Bona e Carlo Alberto Amici Ceva di Nucetto anche tramite la proiezione di video inediti, da ultimo pubblicati anche su La Repubblica (per la cui visione si rimanda al link sottostante), l’ondata di “panico collettivo” che travolse gli spettatori non si limitò al circuito della piazza, interessando al contrario tutto il centro cittadino, con fuga di persone insanguinate ed urlanti lungo le vie limitrofe e, ad esempio, fin oltre Piazza Vittorio, in direzione della collina torinese, ad oltre 1 km di distanza.

La tesi sostenuta dai legali, ed in definitiva accolta dal Tribunale di Torino, si è incentrata proprio sulla sussistenza del nesso causale tra le omissioni di sicurezza nell’organizzazione dell’evento e le lesioni riportate anche con riferimento alle vittime “fuori piazza”, essendo un fenomeno assai noto per tragedie occorse già prima del giugno 2017, e dunque prevedibile, quello dello “human stampede”, ossia la fuga di massa di fronte ad un pericolo percepito (per esempio la paura di un attacco terroristico), tale da ingenerare nei singoli reazioni del tipo “fight or flight”, ovverosia la reazione emotiva “attacco o fuga”, esattamente come accaduto alla parte assistita in questione, la quale, cercato riparo nel cortile del bar di via Po e temendo per la propria vita, aveva scavalcato una cancellata per portarsi in salvo, riportando in tale circostanza gravi lesioni ad una mano. La vittima credeva di dover fuggire a dei terroristi dato che le persone che provenivano da Piazza San Carlo urlavano che c’erano terroristi che sparavano.

Nell’attesa di leggere le motivazioni della sentenza, per le quali il Tribunale ha indicato un termine di 90 giorni, la decisione in questione certamente costituisce un importante segnale sul piano della cultura della sicurezza negli eventi pubblici. In particolare, emerge il rilievo conferito al fattore “panico collettivo”, la cui specifica valutazione risulta essenziale ed imprescindibile nell’organizzazione di eventi connotati dalla presenza di un’ingente folla all’interno di aree circoscritte, a maggior ragione in tempi di attacchi terroristici. Valutazione del tutto omessa nel caso di specie, ove la massa di persone in fuga, oltre a scontare la totale inadeguatezza delle vie d’uscita, non aveva ricevuto alcuna indicazione o rassicurazione da parte degli organizzatori, con ciò determinandosi un incremento del fenomeno di panico, anziché un suo contenimento. La folla impaurita percorse di corsa diversi chilometri del centro cittadino travolgendo persone e cose, senza che nessun la fermasse e calmasse.

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