PRESTAZIONI MEDICHE E SANITARIE

COVID-19

La pandemia Covid-19 non è ancora cessata del tutto, ma già si discorre di responsabilità in ambito sanitario e pendono indagini presso diverse Procure.
Dinanzi a lutti ed altre gravi patologie risulta senz’altro doveroso interrogarsi sulle responsabilità penali e civili, istituzionali e individuali; tuttavia, occorre farlo con estrema cautela e con tutto il rispetto dovuto a medici ed infermieri che si sono trovati ad operare sacrifici in situazioni anche estreme.

1. Possibili scenari di responsabilità

Si possono ipotizzare essenzialmente i seguenti contesti:

  • responsabilità, istituzionali e individuali, connesse alla diagnosi e/o cura di patologie da Covid-19
  • responsabilità per diagnosi e/o cure di patologie non correlate a Covid-19 effettuate con ritardi o errori a causa della concomitante patologia
  • responsabilità connesse ai servizi di ospitalità forniti dalle strutture (contrazioni di infezioni, cadute od altri eventi lesivi) in occasione della degenza per Covid-19
  • responsabilità relative a prelievi, conservazione e analisi sui tamponi oro/nasofaringei per la diagnosi di Covid-19
  • responsabilità per danni da prodotti farmaceutici o altri medical devices (per esempio ventilatori) difettosi o, comunque, dannosi impiegati sui pazienti affetti da Covid-19
  • responsabilità per la contrazione del Covid-19 in strutture sanitarie-ospedaliere o sociosanitarie (RSA, case di cura, ecc.) oppure dovute alla contaminazione all’esterno di tali enti però per fatti imputabili agli stessi (per esempio dimissioni di paziente affetto da Covid senza attendere la conferma della negatività con conseguente contaminazione di famigliari al ritorno a casa)

2. Quali potenziali responsabili?

Ciascuno degli scenari sopra delineati annovera una pluralità di soggetti potenzialmente coinvolti quali possibili responsabili. Ogni caso farà a sé e dovrà essere approfondito nei fatti in modo serio ed attraverso il supporto di medici legali e specialisti.

Per quanto concerne strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie, medici e altro personale sia le norme (artt. 5, 6 e 7 della legge n. 24/2017, artt. 1218-1228 Cod. Civ., art. 2043 Cod. Civ.) sia la giurisprudenza limitano la responsabilità dei singoli operatori rispetto a quelle delle strutture, ciò a maggiore ragione nei casi in cui eventuali responsabilità siano centrate su carenze organizzative e gestionali addebitabili alle strutture sanitarie o sociosanitarie. L’emergenza Covid-19 occorsa e le critiche situazioni, in cui si sono trovati ad operare medici e paramedici alle prese con carenze strutturali ed organizzative ormai croniche, risultano di tale entità che, tranne casi del tutto eccezionali, sarà decisamente improbabile la sussistenza di loro responsabilità individuali per quanto concerne la diagnosi e, soprattutto, la terapia di patologie Covid-19 correlate. Le responsabilità sono da ricercarsi innanzitutto a livello istituzionale, come già accaduto in altre occasioni (per esempio, in relazione ai “danni da sangue infetto”).

3. Quali percorsi di tutela?

Va rilevata la necessità di indagini serie tramite esperti competenti prima di intentare cause di qualsiasi tipo. Trattasi di scenari di responsabilità decisamente complessi anche sul piano del nesso di causa.

E’ importante seguire i procedimenti penali in corso, ciò anche al fine di acquisire documentazione medica essenziale quali le cartelle cliniche, spesso indisponibili in quanto oggetto di sequestro da parte delle Procure competenti. La via civilistica, però, rimane quella probabilmente più indonea a garantire una piena tutela proprio in ragione della difficoltà di ravvisare responsabilità individuali penalmente rilevanti.

Le tempistiche in diritto civile per l’attivazione delle richieste risarcitorie (da cinque a dieci anni) sono tali da permettere tutti gli approfondimenti del caso prima di assumere iniziative processuali.